ECCO IL TESTO DELLA NUOVA COSTITUZIONE ART. 70 DI RENZI-BOSCHI
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L'attuale articolo 70 della nostra Costituzione Italiana recita:
"La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.".
E' un articolo semplice e chiaro di appena 9 parole. Volete sapere come cambierà?
Eccolo qui di seguito. Leggetelo tutto, parola per parola, e capirete
quanto sia ingannevole il quesito posto sulla scheda elettorale.
Art. 10. (Procedimento legislativo) 1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 70. -- La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle
due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre
leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle
disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze
linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di
cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la
legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali
dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio
sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme
generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla
formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche
dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65,
primo comma, e per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80,
secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono
comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132,
secondo comma.
Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio,
possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e
da leggi approvate a norma del presente comma. Le altre leggi sono
approvate dalla Camera dei deputati. Ogni disegno di legge approvato
dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della
Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi
componenti, può disporre di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il
Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del
testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via
definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere
all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero
quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la
legge può essere promulgata. L'esame del Senato della Repubblica per le
leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto
nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi
disegni di legge, la Camera dei deputati può non conformarsi alle
modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale
a maggioranza assoluta dei propri componenti. I disegni di legge di cui
all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati,
sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte
di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione. I
Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali
questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi
regolamenti. Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal
proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare
osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati».